PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E DI CARATTERE PENALE

Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      2. L'esercizio della prostituzione è consentito nelle abitazioni private, previa comunicazione al questore competente per territorio.
      3. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il questore accerta la sussistenza dei seguenti requisiti:

          a) esercizio della prostituzione in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa;

          b) esercizio della prostituzione in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          c) presentazione, da parte della persona richiedente, di un certificato attestante l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili, rilasciato in data non anteriore a quindici giorni rispetto a quella di presentazione della domanda.

      4. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il questore dispone l'istituzione della persona interessata in apposito registro istituito presso la questura e informa dell'avvenuta registrazione la persona interessata, l'azienda sanitaria locale e l'amministrazione tributaria. Le persone che sospendono o cessano l'esercizio della prostituzione ne danno comunicazione alla questura. Tutte le annotazioni sono riservate e sono cancellate quando la persona interessata comunica la cessazione dell'esercizio della prostituzione.

 

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Art. 2.
(Sanzioni).

      1. Chiunque esercita la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      2. Chiunque ricorre alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      3. Chiunque esercita la prostituzione nell'abitazione privata senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 1, comma 4, della questura competente per territorio è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      4. L'autorità di pubblica sicurezza intima alle persone di cui ai commi 1, 2 e 3, colte in flagranza di reato, di sottoporsi ad accertamenti sanitari nel termine di un mese. Nei confronti delle persone che non ottemperano all'intimazione entro tale termine si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
      5. È revocato il permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario che commette uno dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3. Si applica nei suoi confronti la disciplina concernente l'espulsione prevista dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
      6. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 7 è punito con l'ammenda da 500 euro a 10.000 euro.
      7. Chiunque non ottempera all'obbligo di interruzione dell'esercizio della prostituzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale.

Art. 3.
(Prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, le parole: «è punito

 

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con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 12.000».
      2. All'articolo 600-bis del codice penale è aggiunto, in fine il seguente comma:

      «La pena è aumentata nel caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99».

Art. 4.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

      1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, e da un terzo alla metà per i semplici partecipanti, nel caso in cui l'associazione a delinquere abbia lo scopo di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.

Art. 5.
(Programmi di protezione per la lotta alla prostituzione).

      1. Le disposizioni di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, si applicano anche nei confronti delle persone che, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, e successive modificazioni, collaborano efficacemente con l'autorità di polizia o giudiziaria relativamente ai delitti di cui agli articoli 416 e 600-bis del codice penale, quando l'associazione a delinquere ha lo scopo di commettere delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.

 

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Art. 6.
(Casi di non punibilità).

      1. Non commette reato ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, esercitando la prostituzione, utilizza l'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, del quale ha la legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla stessa attività e insieme a questi dispone di beni mobili e immobili e di servizi in comune.
      2. Non commette reato, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, esercitando la prostituzione, svolge in qualsiasi forma attività senza fini di lucro di assistenza reciproca con altri soggetti che esercitano la medesima attività.
      3. Non commette reato ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi concede in locazione per civile abitazione a canoni di mercato appartamenti nei quali si esercita la prostituzione.

Capo II
INTERVENTI A CARATTERE PREVENTIVO E SANITARIO

Art. 7.
(Servizi e trattamenti sanitari).

      1. Le aziende sanitarie locali effettuano visite di controllo, a richiesta delle persone che esercitano la prostituzione, e rilasciano la certificazione degli esiti di tali visite.
      2. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni sei mesi e a esibire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia, l'ultima certificazione sanitaria ottenuta.
      3. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a interromperne l'esercizio nell'ipotesi di accertamento positivo di patologie a trasmissione sessuale.

 

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Art. 8.
(Trattamenti sanitari obbligatori).

      1. Il presidente del tribunale competente per territorio, su proposta del responsabile del gruppo speciale interforze di cui all'articolo 9, può disporre, sentito il sindaco, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori a carico di persone per le quali sussiste fondato motivo di ritenere che sono abitualmente dedite all'esercizio della prostituzione.
      2. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili, compreso, per quanto possibile, il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura.
      3. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presìdi e dai servizi pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, dalle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
      4. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte del soggetto che vi è obbligato.
      5. Al procedimento relativo agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera di cui al presente articolo e alla relativa tutela giurisdizionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO

Art. 9.
(Misure contro la tratta delle persone e istituzione di gruppi speciali interforze).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, adotta le

 

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misure necessarie, anche tramite opportuni accordi a livello internazionale, al fine di favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle persone e le fattispecie criminose collegate alla prostituzione.
      2. È istituito a cura del Ministero dell'interno, presso ogni provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo speciale interforze, composto da appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, ai fini di una più efficace opera di repressione del fenomeno della prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Capo IV
INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE

Art. 10.
(Progetti di prevenzione e di recupero).

      1. Le regioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e di quelli aggiuntivi ai sensi del comma 3, disciplinano le misure di sostegno e la realizzazione di progetti, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato, in favore delle persone che esercitano la prostituzione.
      2. Le misure e i progetti di cui al comma 1 sono diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione e riguardano:

          a) l'istruzione, la formazione professionale e l'inserimento al lavoro;

          b) il sostegno economico, sociale e psicologico;

          c) il recupero sociale;

          d) l'informazione mirata alla popolazione e alle persone che esercitano la prostituzione sui rischi e sui danni umani, sociali e sanitari ad essa connessi, nonché interventi per prevenire e ridurre tali danni.

 

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      3. Per favorire la realizzazione delle misure e dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, le disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aumentate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      4. Il ricavato delle sanzioni pecuniarie per i reati di cui all'articolo 600-bis del codice penale, agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, e agli articoli 2 e 3 della presente legge, confluisce nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 3 del presente articolo ed è destinato a finanziare le misure e i progetti di cui al comma 1.
      5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle misure e dei progetti di cui al comma 1 e provvede alla ripartizione delle medesime risorse tra le regioni.

Art. 11.
(Disposizioni fiscali).

      1. I redditi derivanti dall'esercizio della prostituzione sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.
(Relazione annuale al Parlamento).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della solidarieta sociale, per

 

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i diritti e le pari opportunità e della salute, presenta entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno della prostituzione nell'anno precedente e sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

      1. Gli articoli 1 e 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.
      2. All'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono premesse le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di legge relative all'accertamento della insussistenza di patologie a trasmissione sessuale,».